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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A)  Necessità dell'intervento normativo.

        Il disegno di legge in esame autorizza il Capo dello Stato a ratificare il II Protocollo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e rende esecutive in Italia le disposizioni ivi contenute. Detto Protocollo è aggiuntivo, modificativo e integrativo della Convenzione base firmata all'Aja il 14 maggio 1954, recepita nell'ordinamento italiano con l'ordine d'esecuzione contenuto nella legge di autorizzazione alla ratifica 7 febbraio 1958, n. 279, la quale non dettava alcuna norma di adattamento.

B) Analisi del quadro normativo.

Quadro normativo nazionale.

        Nell'ordinamento italiano non esiste una normativa specifica relativa alla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati. Sono, tuttavia, in vigore leggi e decreti, che contengono disposizioni incidenti o connesse alla materia oggetto dei due atti internazionali in esame che si indicano qui di seguito.
        La normativa organica della materia riguardante i beni culturali è contenuta nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Tale codice detta una definizione onnicomprensiva dei beni culturali, ne attribuisce la tutela al competente Ministero, individua gli organi e gli uffici titolari delle funzioni attinenti alla tutela e prevede il procedimento per la catalogazione di detti beni.
        Va, peraltro, tenuto presente che la normativa qui richiamata si riferisce ai fatti e alle attività che si svolgono sul territorio nazionale.
        Altre leggi che hanno attinenza con la materia in esame sono le norme di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418, che prevedono misure di sicurezza contro i rischi di incendio per una serie di edifici di interesse artistico e storico, nonché le leggi 1o marzo 1975, n. 44, e 27 maggio 1975, n. 176, che individuano gli organi investiti di poteri, anche d'urgenza, per la realizzazione di opere e di impianti antincendio.
        La disciplina nazionale non copre alcune fattispecie penali e relative sanzioni contemplate dagli articoli 15 e 21 del Protocollo. Il disegno di legge di ratifica introduce, pertanto, sei nuove fattispecie, applicabili nel corso di conflitti armati e di missioni internazionali. Diverso è il caso delle disposizioni del Protocollo in materia di

 

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giurisdizione procedurale, estradizione, assistenza e cooperazione giudiziaria tra gli Stati Parte, che appaiono allineate con l'ordinamento interno vigente.

Quadro normativo internazionale.

        La Convenzione dell'Aja, concernente le leggi e gli usi di guerra terrestre, del 29 luglio 1899, e il relativo regolamento di esecuzione, e la Convenzione concernente il bombardamento da parte di forze navali in tempo di guerra, del 18 ottobre 1907, e il relativo regolamento, nonché il patto di Washington del 15 aprile 1935 per la protezione di istituzioni artistiche e scientifiche e di monumenti storici si considerano modificati e completati dalla Convenzione del 14 maggio 1954 nei rapporti tra gli Stati che sono Parti contemporaneamente delle prime e dell'ultima. In ogni caso l'Italia non ha mai ratificato tali Convenzioni.
        Due importanti convenzioni che contengono norme in materia di protezione di beni culturali in caso di conflitti armati sono il I e il II Protocollo addizionali alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, adottati l'8 giugno 1977 e resi esecutivi dall'Italia con la legge 11 dicembre 1985, n. 762.
        Infatti l'articolo 53 del I Protocollo sui conflitti armati internazionali vieta atti di ostilità contro monumenti e opere d'arte, l'utilizzo di tali beni in appoggio allo sforzo militare e le azioni dirette a farne oggetto di rappresaglie; il successivo articolo 85 definisce infrazioni gravi gli attacchi indiscriminati contro beni di carattere civile e contro monumenti storici e opere d'arte, coperti da protezione speciale in base a accordi particolari e che non siano in prossimità di obiettivi militari, mentre l'articolo 16 del II Protocollo, relativo ai conflitti armati internazionali, contiene una previsione analoga al citato articolo 53.
        Le disposizioni menzionate devono intendersi del tutto superate dalla disciplina specifica contenuta nei due atti internazionali oggetto della presente analisi, ovviamente per quanto attiene alla materia dei beni culturali.
        Altre convenzioni internazionali che hanno per oggetto la tutela dei beni culturali sono la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972 (resa esecutiva in Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 184), la Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare (resa esecutiva in Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689) e la Convenzione UNESCO del 2 novembre 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (per la quale è in corso la procedura interna di autorizzazione alla ratifica) che, peraltro, non contengono alcuna disposizione interferente con la materia oggetto del presente provvedimento.

C)  Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il Protocollo in oggetto è conforme alla Costituzione, laddove, all'articolo 9, dispone che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. In esso, infatti, s'impone

 

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l'osservanza di una serie di obblighi finalizzati a perseguire il suddetto scopo anche in presenza di eventi bellici in cui sia coinvolto lo Stato italiano.
        Il presente disegno di legge, oltre a prevedere lo stanziamento dei fondi che garantiscano la partecipazione dell'Italia agli organi di governo dell'atto internazionale (la riunione delle Parti e il Comitato intergovernativo, di cui rispettivamente agli articoli 23 e 24), integra la normativa penale vigente.
        Le formulazioni proposte tengono conto dell'intendimento del Governo e del Parlamento di non prevedere più l'applicazione del codice penale militare di guerra alle missioni internazionali. Nel senso indicato si vedano l'articolo 2, comma 26, della legge n. 247 del 2006, l'articolo 5 del decreto-legge n. 253 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 del 2006, l'articolo 5 del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, e l'articolo 9, comma 13, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.

D)  Analisi delle compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Non esistono atti di diritto comunitario relativi alla materia oggetto del provvedimento.

E)  Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Le norme contenute nel Protocollo non incidono sulle competenze delle regioni a statuto ordinario, bensì su quelle delle regioni a statuto speciale.
        Infatti gli statuti delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta attribuiscono alla regione potestà legislativa su musei e biblioteche d'interesse locale, lo statuto del Trentino-Alto Adige indica la tutela e la conservazione del patrimonio storico e artistico tra le materie di competenza legislativa propria e, in via subordinata, delle due province, mentre lo statuto della Regione siciliana e le relative norme di attuazione attribuiscono alla regione la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela del patrimonio culturale.
        Pertanto, dette regioni dovranno integrare le loro normative interne, prevedendo disposizioni specifiche per la tutela dei beni culturali in vista e nel corso di conflitti armati.

F)  Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        Non sono pendenti in Parlamento atti legislativi che abbiano attinenza con la materia qui trattata.